lunedì 12 aprile 2010

Quali sono i diritti della donna in maternità?


Astensione dal lavoro obbligatoria.
La donna lavoratrice in maternità ha diritto a cinque mesi di astensione dall'attività lavorativa. Sarà la stessa lavoratrice a decidere come spalmare i cinque mesi di astensione nel periodo pre e post parto.
Durante tale periodo la donna riceverà un'indennità, corrisposta dall'INPS tramite il datore di lavoro, pari al 80% della sua retribuzione. Molti contratti collettivi nazionali del lavoro prevedono in capo al datore di lavoro l’onere di integrare il restante 20% affinché la lavoratrice, durante il periodo in commento, riceva la sua normale retribuzione.

Astensione dal lavoro facoltativa.
Dopo la nascita del bambino e dopo la fruizione dell’astensione obbligatoria, sia alla madre come al padre è riconosciuto il diritto ad astenersi dall’attività lavorativa nei primi otto anni di vita del figlio per un massimo complessivo di dieci mesi. Durante questo periodo chi si asterrà dal lavoro riceverà un indennità parti al 30% della normale retribuzione. A questo trattamento possono accedervi sia i lavoratori dipendenti che i soci di cooperativa.
Tali periodi non vengono conteggiati nel calcolo ferie e della tredicesima mensilità. Vengono calcolati ai fini dell’anzianità.


I permessi retribuiti.
Qualora la donna in gravidanza dovesse svolgere esami obbligatori durante l’orario di lavoro avrà diritto a permessi retribuiti.
Dopo la nascita del bambino e fino ad un anno di vita di quest’ultimo, la madre lavoratrice ha diritto a due periodi, retribuiti, di un’ora ciascuno per provvedere all’allattamento. Questi due periodi possono essere cumulati. Qualora la donna non usufruisca di tale previsione il padre potrà, in sostituzione, avvalersene.

I permessi non retribuiti.
Entrambi i genitori hanno diritto ad astenersi dall’attività lavorativa qualora il proprio figlio si trovi in stato di malattia. Tale stato deve essere comprovato da certificato medico.
Se il bambino ha da zero a tre anni, i permessi non retribuiti dei genitori sono illimitati mentre se, il nascituro ha da tre a otto anni, ogni genitore ha un massimo di cinque giorni non retribuiti l’anno.
Tali periodi non vengono conteggiati nel calcolo ferie e della tredicesima mensilità. Vengono calcolati ai fini dell’anzianità.

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