mercoledì 31 marzo 2010

E' possibile licenziare il lavoratore se non è stato previsto il patto di prova?


Il patto di prova, che può (ma non necessariamente) essere inserito nel contratto di lavoro subordinato, risponde all´esigenza di ambo le parti ed infatti, il lavoratore può approfittare del periodo di prova per presentare le proprie dimissioni senza l´ordinario preavviso e analogamente, godendo delle medesime modalità, il datore di lavoro può rescindere il contratto. Può essere previsto anche nelle assunzioni a termine e deve avere sempre la forma scritta ai fini della validità.

Per essere valido deve essere appositamente sottoscritta da ambo le partiSe il patto di prova non è previsto specificatamente nel contratto di lavoro valgono le ordinarie norme sul licenziamento.

Nel caso in cui il datore rescinda legittimamente il contratto durante il periodo di prova, il lavoratore avrà diritto alla retribuzione per il periodo di effettivo lavoro e inoltre il trattamento di fine rapporto le ferie maturate in proporzione.
Il potere di licenziamento in detto periodo non è esercitato dal datore a sua discrezione, la Corte di cassazione infatti si è espressa affermando che è possibile che il giudice si possa esprimere, tenuto conto della prestazione e le modalità in cui è stata svolta, riguardo il motivo illecito del licenziamento.

La Suprema Corte ha poi confermato che l´esperimento della prova deve riguardare mansioni compatibili con lo stato d´invalidità o di minorazione fisica del lavoratore e che la valutazione della prova non deve essere assolutamente influenzata da considerazioni di minor rendimento dovute all´infermità o alle minorazioni e, nel caso specifico, il datore deve fornire adeguate motivazioni.
Nel contratto di formazione e lavoro è ammissibile il patto di prova purchè la prova abbia ad oggetto non la valutazione di una compiuta capacità professionale, ma solo l´idonetià ad acquisirla.