lunedì 12 aprile 2010

E' possibile opporsi al trasferimento intimato dal datore di lavoro?


La disciplina prevista per il trasferimneto del lavotatore da una unità produttiva ad un'altra della medesima azienda, prevede che possa essere attuato dal datore di lavoro solo in presenza di "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive".


Ciò vuol dire che un dipendente può esser trasferito solo a condizione che il datore di lavoro possa dimostrare:

-l'inutilità di tale dipendente nella sede di provenienza;

-la necessità della presenza di quel dipendente, con la sua particolare professionalità, nella sede di destinazione;

-la serietà delle ragioni che hanno fatto cadere la scelta proprio su quel dipendente e non su altri colleghi che svolgano analoghe mansioni.


Il giudice deve verificare l’effettiva presenza delle ragioni e l’esistenza di un nesso di causalità tra queste e il provvedimento adottato: non è richiesta la prova circa la inevitabilità del trasferimento.

Salva diversa indicazione del contratto collettivo, il datore di lavoro non ha l'onere di indicare nell'atto di trasferimento le ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento del trasferimento stesso.

L'onere di indicare tali ragioni, infatti, sorge solo ove il lavoratore ne faccia richiesta.
In tal caso, pena la inefficacia del trasferimento, comunicare i motivi del trasferimento entro 5 giorni successivi dalla richiesta del lavoratore.


Il lavoratore a fronte di un trasferimento assunto in carenza dei requisiti obiettivi richiesti dall'art. 2103 c.c. e delle altre condizioni eventualmente poste dalla contrattazione collettiva, sul presupposto di un pregiudizio grave ed irreparabile, potrà senz'altro invocare la tutela d'ugenza al fine di ottenere la sospensione del trasferimento e la reintegra nel luogo di lavoro originario (chiedendo al giudice in via d'urgenza, la sospensione del trasferimento e la reintegra nel luogo di lavoro, riservando al merito della causa la pronuncia sulla illegittimità del trasferimento e sul risarcimento degli eventuali danni), senza esporsi al rischio che il datore di lavoro receda dal rapporto di lavoro.


2 commenti:

  1. Cosa fare per invocare la tutela d'urgenza?

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  2. Occorre rivolgersi ad un avvocato il quale, sulla base delle motivazioni del lavoratore, predisporrà un atto di ricorso al Giudice del lavoro per ottenere la sospensione del provvedimento del datore di lavoro

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